Anagrafe canina e microchip, segnalazione scomparsa, trasferimento residenza e denuncia di morte del cane
Informazioni rivolte ai proprietari di cani.
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2025, 08:49
Si riportano di seguito alcune indicazioni riguardanti i cani di proprietà:
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iscrizione anagrafe canina regionale
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apposizione di microchip
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segnalazione di scomparsa
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trasferimento di residenza del proprietario del cane
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denuncia di morte del cane.
Anagrafe canina
L’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatoria per tutti i proprietari che possiedono un cane e di conseguenza è obbligatorio l’inserimento di un microchip che consente di identificare l’animale e, attraverso una banca dati informatizzata, permette di risalire al proprietario che dovrà aggiornare l’anagrafe canina anche nel caso di cambio di residenza.
Questo il link predisposto dall’Asur in materia di animali d’affezione- Servizio Veterinaria e Sicurezza Alimentare - sulla base della Legge regionale n. 10/1997 e s.m.i. e del regolamento regionale di attuazione n.2/2001 e s.m.i.:
Tali obbligo è riportato anche all’art. 27 del Regolamento comunale che riporta anche specifici obblighi di iscrizione ad apposita sezione anagrafe dei cani a rischio elevato di aggressività ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute.
Cosa fare in caso di decesso del cane
Qualora il cane venisse a mancare la legge impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva del corpo, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata.
La morte dell’animale deve essere segnalata per iscritto al Servizio Veterinario competente entro due giorni dall’evento in modo da procedere alla cancellazione dall’anagrafe canina. Per adempiere all’obbligo sancito dalla legge, esistono due possibilità: sepoltura o cremazione.
Sepoltura
La legge consente l’interramento in terreno di proprietà (è vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali - pena l’applicazione di rilevanti sanzioni previste dal D.Lgs. 186 /2012 che variano da 10.000 a 70.000 euro) previa certificazione del Medico Veterinario, che attesti che l’animale non è morto per malattie infettive e/o infestive trasmissibili all’uomo e/o agli animali, da presentare al Servizio Veterinario territorialmente competente all’atto della denuncia di morte effettuata dal proprietario.
Viene individuata l’obbligatorietà di produrre una autodichiarazione da parte dei proprietari di animali che intendano avvalersi della possibilità di derogare dalle modalità di eliminazione definite nel Reg CE 1069/2009 e quindi sotterrare l’animale in terreno di proprietà. Nella autodichiarazione il proprietario attesta che il proprio animale non ha morso persone e/o animali a sangue caldo nei 10gg antecedenti il decesso e di essere consapevole di dover rispettare il dettato delle “norme particolari applicabili al sotterramento degli animali da compagnia” previste da regolamento .UE n. 142 /2011, in particolare che i resti dell’animale vengano sotterrati in terreno proprio a debita profondità, affinché altri animali non possano disseppellirlo e a distanza adeguata dai confini con altre proprietà in modo da evitare rischi per la salute degli animali, la salute pubblica e per l’ambiente, evitando che animali carnivori ed onnivori possano disseppellirlo.
Nel caso in cui il proprietario scegliesse la cremazione del proprio animale domestico, dovrà rivolgersi a una società autorizzata che rilascerà attestazione del trattamento eseguito.
Se l’animale è stato sottoposto ad eutanasia o è deceduto a causa di malattie infettive può essere:
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Sepolto nei cimiteri per animali (aree autorizzate allo scopo);
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Smaltito da ditte specializzate con rilascio di attestazione da consegnare al Servizio Veterinario all’atto della denuncia di morte.
Il Veterinario curante, nel caso in cui l’animale sia deceduto nella propria struttura, potrà provvedere allo smaltimento con ditta e rilascerà al proprietario un certificato da consegnare al Servizio Veterinario competente, all’atto della denuncia di morte.
Riferimenti normativi:
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Reg. Pol. Vet.approvato con D.P.R. 8.2.54 n.320
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Legge quadro n.281/1991
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Legge Regionale 10/1997 e successive modifiche
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Reg.CE 1069/2009
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Reg. UE n. 142/2011
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Nota Ministero della salute 12958-P-03/04/201
Riferimento: contenuti redatti dalla Dott.ssa Piera Sabina Carla De Palma