Risparmiare energia non significa rinunciare a una casa calda e accogliente. Far controllare l'impianto termico significa evitare rischi per la propria salute e incolumità, migliorarne l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale. I controlli dei fumi, previsti da leggi dello Stato, sono obbligatori e servono, non solo a consumare meno combustibile e perciò ad avere una bolletta meno cara, ma anche a garantire condizioni di sicurezza degli impianti e contribuire ad un minore inquinamento atmosferico.
COSA PREVEDE LA NORMATIVA: IL RUOLO DEL COMUNE.
A proposito di risparmio energetico, esiste una normativa (Legge 10/91
e suo regolamento di attuazione DPR 412/93 modificato dal DPR 551/99) che rende
obbligatori a cadenze periodiche la manutenzione e il controllo degli impianti
termici al fine di ottimizzarne il rendimento.
La Legge n.10 del 9 gennaio 1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico
nazionale in materia d'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili dell'energia" ed il relativo regolamento di
attuazione, il DPR 412/93 come modificato dal DPR 551/99, impongono precisi e
specifici obblighi di esercizio e manutenzione per gli impianti.
In particolare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", così come
modificato dal DPR 551/99 prevede le modalità attuative degli adempimenti
contenuti nell’articolo 31 della legge n. 10/1991 in relazione al controllo dei
rendimenti degli impianti termici e che detto DPR è stato modificato ed
integrato dal D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
La Regione Marche è intervenuta sulla materia (L.R. n. 9 del 27 Maggio 2008 e
Delibera Giunta Regione Marche D.G.R.M n. 1837 del 15/12/2008) con l'atto di
indirizzo previsto dal combinato disposto del comma 5, dell' art. 30 del decreto
legislativo 112/98, dell'art. 16 del DPR 551/99 e dell’art. 9 D Lgs 192/2005 e
successive modificazioni, stabilisce le modalità operative per lo svolgimento,
affidando al Comune di Ancona, avente più di 40.000 abitanti, le competenze
delle funzioni previste dalle normative succitate.
Il Comune di Ancona, per il suo territorio è tenuto per legge ad effettuare i
controlli necessari per accertare l’effettivo stato di manutenzione e di
esercizio degli impianti termici.
Sino ad oggi tutte le operazioni materiali erano state gestite da
Anconambiente Spa sulla base del contratto n. 10683 del 23/05/2002.
Tale contratto è stata rescisso ed il Comune di Ancona, con deliberazione
consiliare n. 37 del 26/10/2009, ha affidato alla Agenzia per il Risparmio
Energetico Srl di Ancona (ARE) le funzioni previste dalla Legge Regionale.
Con tale deliberazione il Comune ha affidato alla ARE i seguenti compiti:
• informare gli utenti sulle procedure e le normative vigenti;
• distribuire ai manutentori i bollini verdi;
• ricevere dai manutentori i moduli F e G compilati;
• gestire le verifiche operative sugli impianti termici.
CHI È IL RESPONSABILE D'IMPIANTO
• L'OCCUPANTE a qualunque titolo (proprietario, inquilino, ecc.)
dell’immobile dov'è situato l'impianto individuale;
• L 'AMMINISTRATORE, nel caso di condomini dotati di impianti centralizzati;
• TERZO RESPONSABILE: è un’impresa abilitata delegata, dall’occupante o
dall’amministratore, all’esercizio ed alla manutenzione dell’impianto termico.
COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE D’IMPIANTO
Il responsabile d’impianto ha gli obblighi e le responsabilità dell’esercizio e
della manutenzione ordinaria dell’impianto termico. Deve quindi gestirne la
conduzione e fare eseguire la manutenzione ordinaria e i controlli di legge nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, risparmio energetico e
salvaguardia ambientale. Il responsabile di impianto deve inoltre conservare il
libretto di impianto e/o di centrale contenente le copie delle dichiarazioni che
attestano il controllo tecnico dell'impianto.
COSA DEVE FARE IL MANUTENTORE: I MODULI ALLEGATI “F” E “G”
La manutenzione, eseguita da una ditta abilitata, secondo le
periodicità e le modalità di seguito descritte dalla legge, garantisce che
l’impianto è sicuro e l'utente è in regola con le norme sul risparmio
energetico.
Una delle novità più importanti introdotta dal DPR 551/99 e sue modificazioni, è
quella di avere reso obbligatorio il rilascio da parte della ditta che esegue la
manutenzione annuale della "dichiarazione di avvenuta manutenzione", più
comunemente chiamata modulo G (per impianti con potenza inferiore a 35 kW) e
modulo F (per impianti con potenza superiore a 35kW ) che attesta l'avvenuto
controllo dell'impianto.
Copia del modulo (G oppure F), con i risultati della prova di combustione, viene
rilasciata al responsabile dell’impianto che la deve conservare nel libretto.
Una seconda copia del modulo deve essere inviata, sempre a cura del manutentore
all’ARE, dopo essere stata debitamente compilata, controfirmata dal responsabile
dell’impianto e corredata del Bollino Verde.
QUANDO FARE LA MANUTENZIONE
- La manutenzione periodica, ovvero la pulizia dell’impianto, deve
essere eseguita secondo quando predisposto dall’installatore in seguito
all’installazione dell’apparecchio o secondo quanto predisposto dalla casa
costruttrice.
A meno di specifiche diverse indicazioni, fornite dal costruttore della caldaia
o dall’installatore dell’impianto, la manutenzione va fatta una volta l’anno.
Le operazioni di manutenzione debbono essere riportate (comma 8 allegato L D Lgs
192/2005 e s.m.i.) sui relativi libretti di impianto (per gli impianti di
potenza inferiore a 35 kW) o di centrale (per gli impianti di potenzialità
superiore);
- La verifica, ovvero il controllo, del rendimento della combustione del
generatore della percentuale di inquinanti nelle emissioni, dello stato della
canna fumaria, dell'aerazione del locale e degli altri parametri specifici
(quadriennale per impianti di potenza inferiore a 35 kW con un’anzianità di
installazione superiore a otto anni, biennale per impianti di potenza inferiore
a 35 kW con un’anzianità di installazione superiore a 4 anni e per impianti
dotati di generatore di calore a focolare aperto installati all’interno di
locali abitati; annuale per gli impianti alimentati a combustibile liquido o
solido indipendentemente dalla potenza ovvero alimentati a gas metano o GPL di
potenza compresa tra 35 kW e 350 kW e due volte l’anno per quelli di potenza
superiore – comma 7 allegato L D Lgs 192/2005 e s.m.i.).
Ogni cittadino, per capire quando fare eseguire la manutenzione, è quindi tenuto
a verificare la tempistica in relazione alle condizioni sopra illustrate.
Gli impianti sottoposti alle attività di controllo sono:
• gli impianti tecnologici per il riscaldamento e climatizzazione degli ambienti
di qualsiasi tipo (con o senza produzione di acqua calda per usi igienici);
• gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi
ricadenti nel campo di applicazione della norma UNI 10389.
Sono invece esclusi dalle operazioni di verifica del rendimento di combustione e
stato di
manutenzione ed esercizio:
- gli apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti
termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- tutti gli impianti asserviti a processi industriali.
LA TRASMISSIONE DEGLI ALLEGATI G ED F DI CONTROLLO TECNICO
La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico deve pervenire
all'Agenzia del Risparmio Energetico con timbro e firma dell'operatore e con
connessa assunzione di responsabilità.
IL BOLLINO VERDE. LA GARANZIA DI ESSERE IN REGOLA
La Regione Marche ha stabilito che in tutto il suo territorio sia
adottata la procedura del Bollino Verde il quale certifica che sull’impianto è
stata effettuata la prova di combustione.
Il Bollino Verde è adesivo va apposto sulla copia del modulo F o G destinata
all'Agenzia del Risparmio Energetico.
Il Bollino Verde è il contrassegno che attesta il pagamento del contributo
previsto dalla legge per effettuare le verifiche delle norme sopra citate da
parte del Comune o della Provincia.
QUANTO COSTA IL BOLLINO VERDE
Con la Legge 9 del 2008 la Regione Marche ha stabilito il costo del bollino
verde in 7 €.
Tale costo è a totale carico dei manutentori, e quindi il cittadino non ha alcun
onere per l’autocertificazione.
Il manutentore che esegue la analisi della combustione deve obbligatoriamente, e
a proprie spese, in occasione delle campagne di autocertificazione disposte dal
Comune, applicare il bollino verde al modello H (acquistandolo a proprie spese)
e trasmettere tale modello all’ARE.
La stessa Legge regionale non prevede che il cittadino possa acquisire il bollino verde e procedere da solo alla autocertificazione.
LE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI TERMICI
Le verifiche agli impianti termici sono eseguite da parte degli Enti
locali al fine di verificare la conformità dell’impianto ai parametri di
rendimento energetico stabiliti dalla normativa e la corretta esecuzione di
quanto previsto dalla legge per quanto riguarda la manutenzione dell’impianto ed
i controlli del rendimento e dei fumi.
Il Comune di Ancona si avvarrà dell’ARE per la esecuzione delle verifiche
operative sul campo tramite apposita convenzione approvata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 37 del 26/10/2009.
SANZIONI
Le sanzioni previste dalla legge sono:
- per mancata manutenzione periodica:
da € 500 ad € 3000 (comma 5 art. 15 D. Lgs 311/06);
- per mancata autocertificazione
da € 100 ad € 600 (art. 8 L.R. 9/2005)
in più: verifica obbligatoria da parte dell’ARE con costo da € 90 ad € 180.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le principali normative in materia sono:
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.
DPR n°412 del 26 agosto 1993
Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento
dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9
gennaio 1991, n. 10.
DPR n°551del 21 dicembre 1999
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici.
D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia
D. Lgs. 29 dicembre 2009 n. 311
Disposizioni correttive ed integrazione al Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico in
edilizia
L.R. n. 9 del 27 Maggio 2008
Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici.
D.G.R.M n. 1837 del 15/12/2008
Criteri per l’attuazione della L.R. n. 9/2008 per il controllo degli impianti
termici degli edifici nel territorio della Regione Marche”
D. Lgs. 29 dicembre 2009 n. 311
Disposizioni correttive ed integrazione al Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico in
edilizia
DOVE RIVOLGERSI
ARE – Agenzia per il Risparmio Energetico - Srl
Indirizzo Via Dell’Artigianato 91
Telefono 071-2804358
Fax 071-2804358
E-mail info@arenergia.it
Sito internet http://www.arenergia.it
COMPETENZA
Ente - COMUNE DI ANCONA
- AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO TECNOLOGICO
Dirigente Ing. Luciano Lucchetti