Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a 12 (dodici) posti letto , ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito l'alloggio.
Il titolare dell'attività di affittacamere può iscriversi al Registro Imprese per propria volontaria scelta.
I locali oggetto dell'attività devono essere conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai Regolamenti Comunali edilizi e di igiene e pertanto non è necessario effettuare alcun cambio di destinazione urbanistica ad attività ricettiva.
Poiché la gestione dell'attività di affittacamere deve avvalersi della "normale organizzazione familiare"(Art. 26 c.2) il titolare dell'autorizzazione non può configurarsi come Società sia di persone che di capitali.
La denominazione è libera, cercando ovviamente di evitare omonimie con attività già esistenti.
I prezzi sono liberi, tenendo conto del mercato e della qualità dei servizi offerti. Nel prezzo della camera sono compresi i seguenti servizi minimi di ospitalità:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
L'attività di affittacamere non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
Le strutture in cui si svolge attività di affittacamere devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai Regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta Regionale ( con Del. n. 1011 del 17/09/2007).
L'esercizio dell'attività di "Affittacamere" è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei sunnominati requisiti.
Adempimenti successivi all'apertura:
1) Entro 30 giorni dalla data di apertura il titolare o gestore deve effettuare al Comune la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intende praticare.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa entro il 1° ottobre di ogni anno relativamente ai prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare eventuali modifiche per i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno;
2) I titolari o gestori devono esporre in modo visibile le tabelle con l'indicazione dei prezzi praticati e i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi;
3) Comunicare settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all'Osservatorio Regionale del Turismo;
4) Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite all'Autorità di Pubblica sicurezza (Questura), secondo le disposizioni del T.U. ( Testo Unico) delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Sanzioni:
Mancanza dell'autorizzazione da € 500 a € 1500
Superamento capacità ricettiva da € 250 a € 500
Mancata comunicazione prezzi da € 250 a € 750
Omessa esposizione prezzi da € 350 a € 1050
Applicazione prezzi superiori da € 750 a € 2250
Omessa comunicazione statistiche da € 150 a € 300
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
L'autorizzazione può essere inoltre sospesa per un periodo massimo di sessanta giorni e nei casi più gravi revocata.
Sportello Unico delle Attività Produttive Via Podesti 21 60123 Ancona
Patrizia Cretì
lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 martedì 15-17 giovedì 10-16