L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali è subordinata a una denuncia di inizio attività (DIA - vedi modello nella sezione "Allegati") con l'indicazione del periodo in cui l'attività non viene esercitata, quindi questa attività ricettiva non può essere continuativa.
L'attività può iniziare decorsi 30 giorni dalla data di presentazione previa semplice comunicazione scritta.
Ciascun ospite non può restare per più di trenta giorni consecutivi.
Il massimo della ricettività consentita è di n. 6 posti letto in un massimo di 3
camere.
Il servizio viene assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Verrà offerto esclusivamente il servizio di 1° colazione , utilizzando in misura
non inferiore al 70 % prodotti tipici della zona confezionati direttamente o da
aziende e cooperative agricole della regione. Tale servizio verrà assicurato
mediante l'uso della cucina domestica.
La denominazione è libera, cercando ovviamente di evitare omonimie con
attività già esistenti.
I prezzi sono liberi, tenendo conto del mercato e della qualità dei servizi
offerti.
Non è necessario il cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini
urbanistici e il proprietario o il possessore dei locali ha l'obbligo di dimora
nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel
comune dove viene svolta l'attività a non più di 200 metri.
Non è necessario costituirsi come impresa e quindi non è necessario aprire
partita Iva.
I locali adibiti a bed & breakfast devono possedere oltre ai requisiti
igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo i requisiti tecnici, strutturali
e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta Regionale. ( con Del. n. 378 del
19/04/2007).
Adempimenti successivi all'apertura:
1) Entro 30 giorni dalla data di apertura il titolare o gestore deve
effettuare al Comune la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che
intende praticare.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa entro il 1° ottobre di ogni anno
relativamente ai prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo ed al periodo di esercizio dell'attività. Entro il 1° marzo
di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare eventuali modifiche per i
prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
I titolari e i gestori devono inoltre esporre in modo visibile le tabelle con
l'indicazione dei prezzi praticati e anche i cartellini dei prezzi nel luogo di
presentazione dei singoli servizi.
2) Comunicare alla Regione (Osservatorio Regionale del Turismo), mediante trasmissione di un apposito modello, gli arrivi e le presenze entro i primi cinque giorni del mese successivo.
3) Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite all'Autorità di Pubblica sicurezza (Questura), secondo le disposizioni del T.U. (Testo Unico) delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Sanzioni:
Mancata presentazione del D.I.A. da € 100 a € 300
Mancanza dei requisti previsti da € 150 a € 500
Mancata comunicazione prezzi da € 250 a € 750
Omessa esposizione prezzi da € 350 a € 1050
Applicazione prezzi superiori da € 750 a € 2250
Omessa comunicazione statistiche da € 150 a € 300
In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
L'autorizzazione può essere inoltre sospesa per un periodo massimo di sessanta
giorni e nei casi più gravi revocata.
Riferimenti normativi:
L'Art. 34 della L.R. n.9 dell'11/07/2006, pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio
2006 n. 73 regolarizza l'attività di Bed & Breakfast (Offerta del servizio
di alloggio e prima colazione) nella nostra regione.
Sportello Unico delle Attività Produttive Via Podesti 21 60123 Ancona
Patrizia Cretì
lunedì, mercoledì, venerdì 9-13 martedì 15-17 giovedì 10-16