Perfezionamento emersione lavoro irregolare
Ulteriori indicazioni per i datori di lavoro delle badanti e colf
emersione colf e badanti

Il Ministero del Interno, con circolare n. 6466 del 20 ottobre 2009, ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione . Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti previsti dalla normativa, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti.

Nel caso in cui la rinuncia a perfezionare l'emersione sia dovuta a causa di forza maggiore (esempio il decesso della persona da assistere) sarà consentito, al momento della convocazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, il subentro di un componente familiare del defunto.

Nella sezione allegati il testo della circolare.

A seguito di numerose segnalazioni , riguardo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare per colf e badanti, il capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, prefetto Mario Morcone, ha emanato una circolare che precisa alcuni aspetti.

In particolare, la circolare fornisce indicazioni nell'ipotesi che un rapporto di lavoro sia stato interrotto prima della conclusione della procedura prevista presso lo Sportello Unico.
Il datore di lavoro , in questo caso, dovrà comunque presentarsi, se possibile insieme al lavoratore, presso lo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro e avere diritto alla conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, come previsto dalla norma.
Dovrà provvedere, inoltre, al versamento dei contributi relativi al periodo lavorativo di cui ha effettivamente usufruito, mentre il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La circolare n.1 specifica, infine, che è considerato valido il contributo forfetario, eseguito in favore del lavoratore, da un soggetto diverso dal datore di lavoro.

A seguito di numerose segnalazioni, riguardo alla procedura di emersione dal lavoro irregolare per colf e badanti, il capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, ha emanato una ulteriore circolare che precisa alcuni aspetti.

In particolare, la circolare fornisce indicazioni nell'ipotesi che un rapporto di lavoro sia stato interrotto prima della conclusione della procedura prevista presso lo Sportello Unico.

Il datore di lavoro, in questo caso, dovrà comunque presentarsi, se possibile insieme al lavoratore, presso lo Sportello Unico per formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro e avere diritto alla conseguente estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, come previsto dalla norma.

Dovrà provvedere, inoltre, al versamento dei contributi relativi al periodo lavorativo di cui ha effettivamente usufruito, mentre il lavoratore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La circolare n.2 specifica, infine, che è considerato valido il contributo forfetario, eseguito in favore del lavoratore, da un soggetto diverso dal datore di lavoro.

Nella sezione "Approfondimenti" è possibile consultare il sito del Ministero dell'Interno.

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a cura di PagineSì