Ogni cittadino al posto del certificato richiesto può presentare un'autocertificazione.
Può scrivere le informazioni necessarie (dove è nato, dove abita, la
composizione della propria famiglia ecc) su un foglio di carta semplice e
firmarlo sotto la propria ed esclusiva responsabilità (non è necessario firmare
davanti all'impiegato).
Può presentarlo direttamente o spedirlo a qualsiasi Ufficio pubblico o gestore
di pubblico servizio per posta o tramite fax .
Il foglio così redatto avrà valore e scadenza uguali al certificato e lo
sostituisce in modo definitivo.
E' possibile consultare la scheda Elenco dei certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma.
La pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non possono più
richiedere ai cittadini i certificati sopra elencati ma dovranno limitarsi ad
accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi
indicare dall'interessato gli elementi necessari.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei
doveri d'ufficio.
Ai soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) è data facoltà di accettare l'autocertificazione. Per tali soggetti, a differenza della pubblica amministrazione, non vi è obbligo di accettazione.
Esclusioni
Chi può usare l'autocertificazione
Sottoscrizione di istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art. 21 D.P.R. 445/2000)
Le firme sulle istanze e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà rivolte alle pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici
servizi non debbono essere autenticate.
L'autentica di firma rimane soltanto per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici da parte di altre persone e per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati.
Autentiche di copie
Per dichiarare che è conforme all'originale:
è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata davanti al dipendente addetto a riceverla oppure consegnata da un' altra persona con la fotocopia del documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione o inviata per posta sempre con la fotocopia del documento d'identità di chi ha firmato la dichiarazione.
In pratica non è più necessario far autenticare le copie di questi documenti in Comune o presso l'Amministrazione a cui debbono essere consegnate.
Dichiarazione in caso di impedimento temporaneo per ragioni di salute
Le dichiarazioni di chi si trovi in una condizione di impedimento temporaneo per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un latro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione, facendo menzione delle cause dell'impedimento.
Questa procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ogni cittadino può dichiarare in modo definitivo tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a sua diretta conoscenza e nel suo interesse, anche se riguardano altre persone non compresi nell'elenco di ciò che si può autocertificare.
Questa dichiarazione deve essere presentata agli Uffici Pubblici e ai gestori di servizi pubblici, firmata dinanzi al dipendente addetto a riceverla, o, in alternativa spedita per posta o via fax con allegata copia di un documento di identità di chi ha firmato la dichiarazione.
L'autocertificazione non può essere usata in sostituzione dell'atto di notorietà quando si tratta di:
Controlli
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti,
fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
Norme di riferimento
Decreto Legislativo 28 dicembre 2000, n. 443
Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo B)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.444
Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa ( Testo
C)
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di
documentazione amministrativa. ( Testo A )
certificati medici e sanitari
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
brevetti e marchi
I cittadini italiani