Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
- residenza con provenienza da altro comune,
- provenienza dall'estero,
- cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune,
- trasferimento di residenza all'estero (art. 13 comma 1 lett.a) b) e c) del
regolamento anagrafico)
utilizzando i moduli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili anche su questa pagina alla sezione allegati.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le dichiarazioni possono essere presentate con le seguenti modalità:
- direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune in Largo XXIV
Maggio 1 - 60123 Ancona
(orario di ricevimento : lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12,30; martedì e
giovedì ore 9-12,30 e 15-17)
- per posta tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Ancona – Ufficio
Anagrafe , Largo XXIV Maggio 1 - 60123 Ancona
- per fax: al numero 071 222 2109
- per via telematica, tramite il servizio di posta elettronica, indicando
nell’oggetto della mail la seguente dicitura : “dichiarazione di residenza”
L’invio per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale e inviata all’
indirizzo di posta elettronica ordinaria : info@comune.ancona.it oppure
all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.ancona@emarche.it
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del
documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica semplice all’ indirizzo di posta
elettronica: info@comune.ancona.it
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica
certificata del dichiarante all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.ancona@emarche.it
La dichiarazione deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’ apposito modulo e contrassegnati da un asterisco (*) e ad essa deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente, che, se maggiorenni, devono comunque sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).
PROCEDIMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA
Il cambio di residenza è efficace dalla data di presentazione della dichiarazione.
Entro i due giorni lavorativi successivi, il Comune provvede all’iscrizione in anagrafe e si potranno ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, solo dopo la cancellazione da parte del Comune di provenienza e la verifica dei dati forniti dal dichiarante si potranno ottenere tutte le altre certificazioni.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (prima tra tutti l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine, senza che all’interessato siano pervenute comunicazioni degli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti , quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo, e/o accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato e l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
PER INFORMAZIONI:
Comune di Ancona - Servizi Demografici ed Elettorali
Sede: Largo XXIV Maggio n. 1 - 60123 Ancona
Telefono: 071 222 2247 – 2234 – 2237 - 2230 - 2235 - 2236 - 2238