L’Art.27 della L.R. n.9 dell’11/07/2006, pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006 regolarizza l’attività di Case e appartamenti per vacanze nella nostra regione.
Note Informative:
- Le case e appartamenti per vacanze sono unità abitative, appartamenti autonomi composti da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina , se collocati in un complesso immobiliare unitario prendono il nome di residenze turistiche o residence;
- rientra in questa tipologia la gestione non occasionale e organizzata di 3 o più case o di 3 o più appartamenti ad uso turistico;
- devono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale, è quindi necessario costituirsi come impresa;
- rientrando tra le strutture ricettive extra – alberghiere, non è prevista la somministrazione di cibi e bevande né l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere;
- i contratti per la locazione dei turisti , nel corso di una o più stagioni, devono avere validità non superiore a tre mesi consecutivi;
- la denominazione è libera, cercando ovviamente di evitare omonimie con attività già esistenti;
- i prezzi sono liberi, tenendo conto del mercato e della qualità dei servizi offerti;
- non è necessario cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici;
- nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere
assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno
una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di
biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d)assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e
sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento ospiti;
- gli appartamenti, unità abitative devono possedere oltre ai requisiti igienico sanitari previsti per l’uso abitativo i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta Regionale (con Del. n. 1011 del 17/09/2007 e Del. n. 310 del 10/03/2008).
- l’esercizio dell’attività “Case ed Appartamenti per vacanze” è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei sunnominati requisiti.
Adempimenti successivi all’apertura:
- Entro 30 giorni dalla data di apertura il titolare o gestore deve effettuare
al Comune la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intende
praticare.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa entro il 1° ottobre di ogni anno
relativamente ai prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare
eventuali modifiche per i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello
stesso anno.
- I titolari o gestori devono esporre in modo visibile le tabelle con l’indicazione dei prezzi praticati e i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.
- Comunicare settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all’Osservatorio Regionale del Turismo.
- Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite all’Autorità di Pubblica sicurezza (Questura), secondo le disposizioni del T.U. ( Testo Unico) delle Leggi di Pubblica Sicurezza.