Case e appartamenti per vacanze

L’Art.27 della L.R. n.9 dell’11/07/2006, pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006 regolarizza l’attività di Case e appartamenti per vacanze nella nostra regione.

Note Informative:

- Le case e appartamenti per vacanze sono unità abitative, appartamenti autonomi composti da uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina , se collocati in un complesso immobiliare unitario prendono il nome di residenze turistiche o residence;

- rientra in questa tipologia la gestione non occasionale e organizzata di 3 o più case o di 3 o più appartamenti ad uso turistico;

- devono essere gestite unitariamente in forma imprenditoriale, è quindi necessario costituirsi come impresa;

- rientrando tra le strutture ricettive extra – alberghiere, non è prevista la somministrazione di cibi e bevande né l’offerta di altri servizi centralizzati propri delle aziende alberghiere;

- i contratti per la locazione dei turisti , nel corso di una o più stagioni, devono avere validità non superiore a tre mesi consecutivi;

- la denominazione è libera, cercando ovviamente di evitare omonimie con attività già esistenti;

- i prezzi sono liberi, tenendo conto del mercato e della qualità dei servizi offerti;

- non è necessario cambio di destinazione d’uso dell’immobile ai fini urbanistici;

- nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi:
a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno
una volta alla settimana;
b) fornitura di biancheria pulita a ogni cambio di cliente e cambio di biancheria a richiesta;
c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
d)assistenza per la manutenzione delle unità abitative e per la riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni;
e) ricevimento ospiti;

- gli appartamenti, unità abitative devono possedere oltre ai requisiti igienico sanitari previsti per l’uso abitativo i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta Regionale (con Del. n. 1011 del 17/09/2007 e Del. n. 310 del 10/03/2008).

- l’esercizio dell’attività “Case ed Appartamenti per vacanze” è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei sunnominati requisiti.

Adempimenti successivi all’apertura:

- Entro 30 giorni dalla data di apertura il titolare o gestore deve effettuare al Comune la comunicazione riguardante i prezzi dei servizi che intende praticare.
Analoga comunicazione deve essere trasmessa entro il 1° ottobre di ogni anno relativamente ai prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare eventuali modifiche per i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

- I titolari o gestori devono esporre in modo visibile le tabelle con l’indicazione dei prezzi praticati e i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi.

- Comunicare settimanalmente, mediante trasmissione di apposito modello, gli arrivi e le presenze all’Osservatorio Regionale del Turismo.

- Comunicazione di arrivo e presenza di ciascun ospite all’Autorità di Pubblica sicurezza (Questura), secondo le disposizioni del T.U. ( Testo Unico) delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Elenco Telefonico
Ricerca abbonato o
numero telefonico
comune o sigla provincia
a cura di PagineSì