La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione,
promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di
realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale.
....si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie
mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.
Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore
o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o
private che possano comunque comportare maltrattaenti e sevizie
(Legge Regionale n.10 del 20 gennaio 1997)
- Legge n.281 del 14/8/1991
Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
- Legge Regionale n.10 20/01/1997
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
- Regolamento Regionale n.2 del 13/11/2001
Attauzione della legge regionale 20 gennaio 1997, n.10 - Norme in materia di
animali da affezione e prevenzione del randagismo - e successive modificazioni
- Regolamento regionale n.5 del 20/12/2002 (modifica art3 Reg.to n. 2/2001)
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/02/2003
Recepimento dell'accardo recante disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet therapy
- Ordinanza sindacale n.117/2002
Modalità di detenzione degli animali d'affezione (cani, gatti, volatili, pesci e
altri animali da compagnia), diritti degli animali e doveri dei proprietari ...