QUALI SONO LE OPERE CHE SI POSSONO CONDONARE

Si può richiedere la sanatoria edilizia per le opere abusive di cui alle sei tipologie d'abuso, che non rientrano nelle fattispecie di cui sotto:

  • siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilità  assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall' art. 32, comma 27, lettera 'd' del D.L. 269/03, di cui si riporta testualmente: 
    ' siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della realizzazione dell'opera abusiva in assenza di concessione e non conforme agli strumenti urbanistici', imposti prima della realizzazione delle opere;

  • non abbiano conseguito il parere favorevole dell'autorità  preposta alla tutela del vincolo, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 47/ 1985, oppure non sia stata accordata la disponibilità  di concessione onerosa dell'area di proprietà  dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità  e le condizioni di cui al medesimo articolo ed alla legge statale. 
    Non è comunque ammessa la sanatoria per le opere realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico (statale, regionale, comunale e provinciale), nonchè nei terreni gravati da diritti di uso civico(collettivo);

  • siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con atti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

  • sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i delitti di cui all'art. 416bis, 648bis e 648ter del C.P. ( art. 32, comma 27, lettera a del D.L. n. 269/03);

  • non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, secondo la normativa vigente;

  • siano state ultimate dopo il 31 marzo 2003 ;

  • siano state realizzate negli ambiti di tutela integrale ai sensi dell'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR del 10 Febbraio 1990) o delle corrispondenti norme dei piani regolatori generali (PRG) comunali ad esso adeguati.

Le opere abusive che non rientrano nei casi di cui sopra debbono inoltre soddisfare i limiti volumetrici massimi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 29/10/2004, che sono:

1. Per i fabbricati residenziali (abitazioni ed accessori) si possono condonare le nuove costruzioni e gli ampliamenti che non superino i mc. 200 ( tipologie d'abuso n. 1 e n.2); 
inoltre possono essere condonate le opere di cui alla tipologia n. 3-4-5 (ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con obbligo della sagoma e della volumetria esistente, cambio di destinazione e risanamento conservativo) senza limite di cubatura;

2. Per i fabbricati non residenziali (attività  produttive) si possono condonare le nuove costruzioni e gli ampliamenti che non superino i 150 mq. ( tipologie d'abuso n.1 e n.2); 
inoltre può essere condonato l'aumento di superficie utile, con un massimo di Mq. 300, che non comporti però un aumento di cubatura; le opere di cui alla tipologia n.3-4-5 (ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con obbligo della sagoma e della volumetria esistente, cambio di destinazione e risanamento conservativo) possono essere sanate senza limite di cubatura;

Note: .ll volume lordo è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'introdosso del solaio piano, o per copertura a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie utile lorda computata.

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