Si può richiedere la sanatoria edilizia per le opere abusive di cui alle sei tipologie d'abuso, che non rientrano nelle fattispecie di cui sotto:
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siano in contrasto con i vincoli comportanti inedificabilità assoluta di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall' art. 32, comma 27, lettera 'd' del D.L. 269/03, di cui si riporta testualmente:
' siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della realizzazione dell'opera abusiva in assenza di concessione e non conforme agli strumenti urbanistici', imposti prima della realizzazione delle opere; -
non abbiano conseguito il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 32 della legge 47/ 1985, oppure non sia stata accordata la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e le condizioni di cui al medesimo articolo ed alla legge statale.
Non è comunque ammessa la sanatoria per le opere realizzate su aree facenti parte del demanio pubblico (statale, regionale, comunale e provinciale), nonchè nei terreni gravati da diritti di uso civico(collettivo); - siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con atti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
- sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per i delitti di cui all'art. 416bis, 648bis e 648ter del C.P. ( art. 32, comma 27, lettera a del D.L. n. 269/03);
- non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, secondo la normativa vigente;
- siano state ultimate dopo il 31 marzo 2003 ;
- siano state realizzate negli ambiti di tutela integrale ai sensi dell'articolo 27 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano paesistico ambientale regionale (PPAR del 10 Febbraio 1990) o delle corrispondenti norme dei piani regolatori generali (PRG) comunali ad esso adeguati.
Le opere abusive che non rientrano nei casi di cui sopra debbono inoltre soddisfare i limiti volumetrici massimi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 29/10/2004, che sono:
1. Per i fabbricati residenziali
(abitazioni ed accessori) si possono condonare le nuove costruzioni e gli ampliamenti che non superino i mc. 200 ( tipologie d'abuso n. 1 e n.2);
inoltre possono essere condonate le opere di cui alla tipologia n. 3-4-5 (ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con obbligo della sagoma e della volumetria esistente, cambio di destinazione e risanamento conservativo) senza limite di cubatura;
2.
Per i fabbricati non residenziali
(attività produttive) si possono condonare le nuove costruzioni e gli ampliamenti che non superino i 150 mq. ( tipologie d'abuso n.1 e n.2);
inoltre può essere condonato l'aumento di superficie utile, con un massimo di Mq. 300, che non comporti però un aumento di cubatura; le opere di cui alla tipologia n.3-4-5 (ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con obbligo della sagoma e della volumetria esistente, cambio di destinazione e risanamento conservativo) possono essere sanate senza limite di cubatura;
Note: .ll volume lordo è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano per l'altezza dello stesso misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore. Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e l'introdosso del solaio piano, o per copertura a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie utile lorda computata.