Congedo di due anni non retribuito
Che cos'è
Si può richiedere un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Durante il periodo di congedo si conserva il posto di lavoro, ma non si ha diritto di percepire la relativa retribuzione e non si può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Si può procedere al riscatto oppure al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Il congedo può essere richiesto per gravi motivi familiari (anche se relativi a familiari non conviventi), per i casi di disagio personale (ad esclusione della malattia) e per tutti gli altri casi elencati all'art. 2 del D.M. 278 del 21.07.00.
Chi può richiederlo
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e quello con rapporto a tempo determinato. Per i dipendenti a tempo determinato ci sono maggiori possibilità di diniego, in quanto la tipologia del congedo mal si concilia con i tempi brevi del lavoro a tempo determinato.
Come richiederlo
Si deve far pervenire compilato al proprio ufficio di appartenenza il modulo predisposto dall'ufficio Personale con la relativa documentazione a giustificazione del proprio motivo.
Esito
Il datore di lavoro è tenuto a rispondere alla domanda entro 10 giorni dalla sua presentazione, deve motivare l'eventuale rifiuto, la proposta di rinvio o la concessione parziale del congedo; In caso di rifiuto il dipendente può richiedere il riesame della domanda nei successivi 20 giorni.
Note
Nel calcolo dei due anni devono essere inclusi anche i giorni festivi e/o non lavorativi; Nel caso in cui non sia stata fissata la durata minima del congedo, il rientro anticipato è consentito previa richiesta presentata 7 giorni prima