Il Comitato per le Pari Opportunità è costituito ai sensi della Legge n. 125/1991 in adesione ai principi della "Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori" recepiti con D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, per assicurare le condizioni e gli strumenti idonei al funzionamento.
Il Comitato ha sede presso l'Assessorato alle Pari Opportunità.
I lavori del Comitato sono disciplinati dal presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 14/09/2000 che assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il suo funzionamento: stabilisce i compiti, individua le risorse, disciplina le modalità di funzionamento, nonché i rapporti con l'Ente e con i soggetti preposti alla contrattazione decentrata.".
Art. 2 COMPOSIZIONE
Il Comitato Pari Opportunità è così composto:
- dall'assessore alle Pari Opportunità in qualità di Presidente;
- un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL
- un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'Ente;
- un pari numero di supplenti per i casi di assenza dei titolari.
La nomina dei componenti titolari e dei supplenti è effettuata dalla Giunta Comunale.
ART. 3 DURATA IN CARICA
Il Comitato Pari Opportunità ha durata quadriennale e comunque fino alla costituzione di un nuovo Comitato.
I componenti titolari del Comitato possono essere rinnovati in tale incarico per una sola volta.
ART. 4 FUNZIONAMENTO
Durante la prima seduta il Comitato per le Pari Opportunità provvede alla nomina del Vicepresidente che deve essere scelto all'interno dei dipendenti rappresentanti dell'Ente e di un Segretario che svolgerà funzioni di verbalizzatore.
Il Presidente convoca il comitato ogni tre mesi o ad intervalli inferiori qualora sia richiesto dal Comitato stesso o da almeno 3 dei suoi componenti. La convocazione, sia essa ordinaria o straordinaria, può essere effettuata per iscritto o via fax o e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta e deve contenere l'ordine del giorno. Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, delega il Vicepresidente a presiedere alla riunione.
Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Ciascun componente titolare deve provvedere a garantire, in caso di assenza, la presenza del proprio supplente.
In caso di più di tre assenze non giustificate e consecutive di un componente titolare il Presidente può procedere alla proposta di sua rimozione dall'incarico e alla sua sostituzione mediante nomina che sarà effettuata dalla Giunta Comunale per quanto riguarda i componenti di parte pubblica e alla richiesta di nuovi nominativi alle OO.SS. per quanto riguarda i componenti di parte sindacale.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Hanno diritto al voto anche i componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione del componente titolare. I componenti supplenti presenti alla riunione ma non convocati in sostituzione del proprio titolare, possono partecipare alla discussione ma non hanno diritto al voto.
Ogni riunione del Comitato deve essere verbalizzato. Il verbale viene approvato alla fine della seduta e firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in gruppi o commissioni di lavoro.
ART. 5 COMPITI
Al Comitato competono i seguenti compiti:
a. individuare i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento e attraverso la formulazione di piani di azioni positive;
b. svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alle leggi vigenti e ai programmi di azione della Comunità Europea;
c. promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e salvaguardarne la professionalità;
d. proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso l'elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali;
e. valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte in merito;
f. interventire con proprio rappresentante alle riunioni di Commissioni interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato per le Pari Opportunità;
g. elaborare e diffondere annualmente uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie, sullo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all'interno delle singole categorie nonché della retribuzione complessiva di fatto pecepita;
h. predisporre annualmente una relazione sul programma svolto e sui risultati ottenuti;
i. provvedere alla stesura e/o revisione del Regolamento per il funzionamento del Comitato alla luce delle normative vigenti;
j. individuare inziative per informare le lavoratrici ed i lavoratori dell'Ente sull'attività del Comitato stesso.
ART. 6 PROGRAMMA
Ogni anno, all'inizio della propria attività, il Comitato deve provvedere alla stesura di un programma che, alla luce dei compiti che gli sono propri, individui gli obiettivi da perseguire durante l'anno.
A tale scopo individua le risorse da utilizzare nei diversi obiettivi e forma i diversi gruppi di lavoro che avranno il compito di svolgere indagini, ricerche e formulare le varie proposte per realizzare il programma.
Il programma così articolato è approvato dal Comitato.
ART. 7 RISORSE
Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato:
- utilizza il fondo appositamente istituito per le pari opportunità nel Bilancio annuale e altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse (Cap. 268103-Cap. 268105);
- utilizza eventuali fondi messi a disposizione dalla UE e dallo Stato;
- promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri enti, università, istituti, comitati, costituiti con analoghe finalità;
- promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti costituiti con le stesse finalità e con enti ed istituzioni a carattere scientifico;
- si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni;
- si avvale delle strutture della Giunta e del Consiglio in relazione alle loro competenze;
- si avvale di ogni singola struttura interna all'Ente in relazione alle loro competenze;
- si avvale, per l'esercizio dei propri compiti, di tutti gli strumenti tecnici della struttura comunale.
ART. 8 RAPPORTI TRA COMITATO ED ENTE
La Giunta approva il Regolamento per il funzionamento del Comitato per le Pari Opportunità.
Il Comitato e l'Amministrazione stabiliscono una continua ed efficace collaborazione per quanto riguarda il flusso costante di informazioni e documentazioni e tutte le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare dovranno essere trasmessi al Comitato tutti gli atti predisposti ed emessi riguardanti il personale con particolare riferimento a quelli relativi ai corsi di formazione, agli orari dei servizi, agli avanzamenti di carriera, alle attribuzione di incarichi, alle assegnazioni di mansioni,.
L'Amministrazione è tenuta a convocare un rappresentante del Comitato alle riunioni di Commissioni interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato stesso.
Il Comitato trasmette all'Amministrazione le proprie proposte e pareri sui singoli atti o documenti. L'Amministrazione è tenuta a comunicare le decisioni assunte entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. In caso di determinazioni che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato, esse devono essere motivate
All'inizio della propria attività il Comitato comunica alla Giunta il proprio programma annuale dal quale si evincono le risorse necessarie, i gruppi di lavoro nonché le collaborazioni interne ed esterne indispensabili per la sua realizzazione.
I componenti del Comitato attivi nei gruppi di lavoro individuati dal programma svolgono la loro attività di ricerca, studio o promozione all'interno dell'orario di lavoro, concordando con i propri dirigenti modi e tempi al fine di evitare disfunzioni al Servizio di appartenenza.
Nel caso di collaborazioni con uffici interni, sarà cura del Comitato stesso prendere contatti con i dirigenti dei singoli Servizi per concordare modi e tempi di utilizzo del personale interno, nel rispetto delle reciproche esigenze.
ART. 9 RAPPORTI TRA COMITATO E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse ai soggetti della contrattazione e comprendono eventuali pareri espressi dai componenti del Comitato.
Le Organizzazioni Sindacali sono tenute a prendere in esame tali proposte e a comunicare le decisioni assunte entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In caso di determinazioni che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato, esse devono essere motivate.
ART. 10 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte della Giunta Comunale.
Qualora intervengano ulteriori disposizioni o norme favorevoli al conseguimento degli obiettivi del Comitato, queste devono essere integrate al presente Regolamento secondo quanto previsto dal precedente art. 5, punto i).
Ogni modifica e/o integrazione al presente Regolamento deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.