- Pari al 100% se l'ammontare della spesa è inferiore o uguale a € 2.582,28;
- E' aumentato del 25% se l'ammontare della spesa è da € 2.582,28 a € 12.911,42;
-
E' aumentato ulteriormente del 5% se l'ammontare della spesa è da € 12.911,42 a € 51.645,68.
Il contributo viene erogato successivamente alla presentazione delle fatture quietanziate dei lavori eseguiti.
Modalità per ottenere il servizio
La domanda in carta semplice con marca da bollo da € 14,62 deve essere presentata presso:
Servizi Sociali - Unità Operativa Disabili
Viale della Vittoria 37 (I° piano).
La domanda deve essere presentata entro il 1 marzo di ogni anno . Ulteriori chiarimenti verranno dati presso l'Ufficio.
Requisiti
1. Portatori di handicap con certificato medico attestante la difficoltà deambulatoria;
2. Portatori d'handicap con invalidità totale riconosciuta dalla competente Commissione Sanitaria;
3. Chi esercita la potestà parentale sul minore portatore d'handicap.
Documentazione da presentare
1. Certificato medico in carta semplice attestante l'handicap con conseguente difficoltà o impossibilità a deambulare (nei casi di mancata invalidità totale);
2. Fotocopia autenticata (al CRASS - ex manicomio) attestante l'invalidità totale (nei casi di invalidità totale);
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle barriere architettoniche da eliminare;
4. Preventivo di spesa (comprensivo di IVA);
5. Nel caso di installazione di ascensore o altri lavori riguardanti la proprietà condominale: Verbale di assemblea condominiale attestante la maggioranza dei condomini favorevoli ai lavori di superamento delle barriere architettoniche.
Note
Il portatore d'handicap deve possedere la residenza nell'immobile per il quale si richiede il contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche non devono essere iniziati e neppure terminati al momento della presentazione della domanda.
La domanda, completa di tutti i documenti, viene inserita in graduatoria.
Il contributo verrà erogato dopo la presentazione delle fatture quietanzate e la disponibilità dei fondi statali.
Le domande non soddisfatte nell'anno di riferimento per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
Normativa di riferimento
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13
- Circolare esplicativa 22 giugno 1989, n. 1669