Registro delle Associazioni di Promozione Sociale
L'Amministrazione vara il regolamento per accedere all'albo. Si invitano le associazioni cittadine interessate ad iscriversi

Nella seduta del 14 luglio 2008, il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione di un albo delle associazioni di promozione sociale.

L'iniziativa è stata assunta dall'assessorato alla Partecipazione Democratica e dalle cinque circoscrizioni nell'ottica di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e favorire il dialogo e la collaborazione tra l'Amministrazione comunale e il mondo del volontariato.

I requisiti per l'iscrizione sono i seguenti:
Possono essere iscritte, su richiesta, al registro comunale le associazioni di promozione sociale che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale ed aventi sede nel territorio del Comune di Ancona.
Sono considerate associazioni di promozione sociale quelle riconosciute e non, i movimenti ed i gruppi dotati di autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e costituite ai sensi della legge 383 del 2000 al fine di svolgere in forma continuativa, attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati che presentano le caratteristiche sostanziali di cui all'articolo 2 della legge regionale (per attività di utilità sociale si intendono le attività volte al conseguimento di finalità di valenza collettiva, in particolare in materia sociale, socio-sanitaria ed assistenziale, del turismo sociale, del tempo libero, dello sport, della pace e della fratellanza tra i popoli, del pluralismo delle culture, della tutela dei diritti, dell'ambiente, della tutela del patrimonio ambientale ed artistico, della cultura, dell'educazione, della ricerca etica e spirituale, della promozione della solidarietà) e formali previsti dall'articolo 3 della legge regionale. Non sono associazioni di promozione sociale e non possono iscriversi al registro comunale i soggetti di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della legge 383/2000 e le associazioni di volontariato.

Le attività di cui si avvalgono le associazioni di promozione sociale debbono essere prestate prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Particolare rilevanza deve rivestire la democraticità della struttura organizzativa dell'associazione stessa che deve risultare dallo statuto. Le associazioni in caso di particolare difficoltà, possono avvalersi di personale retribuito, autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Sono iscritte d'ufficio le associazioni di promozione sociale già iscritte nel registro regionale che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuativo da almeno un anno. Il Comune potrà rivolgersi alla Regione per ottenere la documentazione e le informazioni utili a tal fine.

Nella sezione APPROFONDIMENTI è consultabile il testo del Regolamento per l'istituzione del Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel 071 222 4343 numero verde 800 653413 mail urp@comune.ancona.it
Informagiovani tel 071 54954
Ufficio Partecipazione Democratica tel 071 222 2481
1^ circoscrizione tel 071 52748
2^ circoscrizione tel 071 893385
3^ circoscrizione tel 071 896361 - 898260
4^ circoscrizione tel 071 2863032
5^ circoscrizione tel 071 888282 - 889486

Quando

28/07/2008
-
31/12/2008
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