L'assegno per la maternità è previsto a favore:
- delle madri che non svolgono attività lavorativa, per ogni figlio nato, o minore adottato o in affidamento preadottivo
- di altri soggetti ad esempio il padre, l'affidatario preadottivo o colui al quale il minore è stato affidato con provvedimento del Giudice.
L'importo dell'assegno, per un massimo di cinque mensilità, se spettante nella misura intera, è di Euro 299,53 mensili per complessivi Euro 1.497,65 per ogni bambino nato o minore entrato nella famiglia anagrafica nell'anno 2008.
Il Comune concede l'assegno, l'INPS provvede al pagamento.
Modalità per ottenere il servizio
La domanda dovrà essere consegnata o spedita
(il timbro e la data dell'ufficio postale faranno fede esclusivamente nel caso in cui la domanda venga spedita con raccomandata)
entro e non oltre i sei mesi dalla data del parto
al Servizio Servizi Sociali - U.O. Politiche per la Famiglia - viale della Vittoria, 39 o all'Ufficio Protocollo presso il Comune di Ancona, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento o, nel caso di cittadine extracomunitarie, fotocopia della carta di soggiorno o del cedolino di richiesta della stessa.
In quest'ultimo caso comunque la carta di soggiorno deve essere consegnata appena ritirata dalla Questura e la data di rilascio deve essere compresa entro i sei mesi dalla data di nascita del bambino
Il modello di domanda è reperibile presso l'U.O. Politiche per la Famiglia - viale della Vittoria, 39 o è scaricabile dalla sezione allegati.
Requisiti
Ha diritto all'assegno la cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria (se extracomunitaria munita carta di soggiorno) che:
- è residente nel Comune di Ancona;
- ha avuto un figlio o ha adottato o ha in affidamento preadottivo un minore;
- risiede nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso del minore nella propria famiglia anagrafica, e il figlio o il minore sono regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato;
-
non beneficia, per lo stesso evento:
- di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'INPS o di altro Ente previdenziale, o di altri trattamenti economici di maternità ai sensi degli artt. 22, 66, e 70 del Dlgs. 151/2001;
- di altri trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità (art. 74 co.2 Dlgs. 151/2001); -
oppure:
- ha percepito o ha diritto a percepire un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto a quello concedibile dal Comune. In questo caso si può richiedere al Comune la differenza fra gli importi di cui sopra. - Fa parte di un nucleo familiare anagrafico che, se formato da 3 componenti, è in possesso di risorse economiche non superiori a euro 31.223,51 (pari al valore dell'indicatore della situazione economica ISE). Per nuclei familiari composti diversamente o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla legge (es. presenza di componente con handicap psicofisico) il requisito economico di cui sopra varia secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
L'assegno concesso dal Comune è incompatibile con quello concesso dall'INPS.
Costi
Tempi per la definizione della pratica
Documentazione da presentare
Dichirazione Sostitutiva Unica attestante le condizioni economiche del nucleo familiare e Attestazione dell'indicatore della situazione socioeconomica (ISE) per la cui compilazione gli interessati dovranno avvalersi dei centri di assistenza Fiscale (CAAF) operanti nel territorio e convenzionati con il Comune di Ancona.
Note
Con la dichiarazione sostitutiva il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto attestato.
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
Potranno essere effettuati controlli da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
Inoltre potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Il Comune può revocare il contributo a seguito di dichiarazioni non veritiere.
- della specifica composizione del nucleo stesso (es. numero dei componenti, handicap etc.)
- dei redditi (lavoro, impresa etc)
- del patrimonio immobiliare (case, terreni, etc)
-
del patrimonio mobiliare (conti correnti, titoli, azioni etc.)
I valori relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, a cui vengono applicate le franchigie e le detrazioni previste dalla legge, sono considerati nella percentuale del 20%.
Normativa di riferimento
D.lgs.109/98 modificato dal D.lgs.130/2000
D.P.C.M.221/99 modificato dal D.P.C.M. 242/2001
D.M. 452/00 modificato dal D.M. 337/2001
D.P.C.M. 18 maggio 2001D.lgs. 286/1998