Dichiarazione Inizio Attività Vendita di cose antiche o usate
E' una dichiarazione che và effettuata dal titolare di una attività di vendita al minuto del settore non alimentare, che intende esercitare anche il commercio di cose antiche di pregio e preziose e le cose usate quali i gioielli d'arte.

La dichiarazione di inizio attività deve essere inoltrata, a mano o tramite posta, all'Ufficio Protocollo del Comune ed indirizzata al Servizio Attività Economiche.

Requisiti:
- esercitare già l'attività di vendita al minuto
- non aver riportato determinate condanne penali
- essre in regola con le norme antimafia

Tempi per la definizione della pratica:
30 giorni

Documentazione da presentare:
fotocopia di un documento di riconoscimento

Note:
La comunicazione costituisce dichiarazione di inizio attività; l'attività non potrà, comunque essere attivata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione; della data di effettivo inizio dell'attività dovrà essere fornita comunicazione all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art.19 della legge 241/90.

Si ricorda inoltre che l'Amministrazione ha la facoltà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'effettivo inizio dell'attività, o di un ulteriore termine (non inferiore a 30 gg), entro il quale dovrà adeguarsi alle prescrizioni della normativa vigente.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia dprevenzione del riciclaggio, le disposizioni di questi due articoli si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, anche usati. Esse non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

Quanti presentano tale dchiarazione devono munirsi di un registro (vidimato dal Servizio Attività Economiche) sul quale vanno annotate le operazioni di acquisto e di vendita.


Iter della pratica:
1 Richiesta al casellario giudiziario del certificato
2 Istruttoria della pratica ed eventuale richiesta all'interessato di integrare la dichiarazione o di produrre documenti mancanti
3 Registrazione

Normativa di riferimento:
Artt. 8-9-10-13 e 126 Testo Unico Legg Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e relativo Regolamento n.635 del 6/4/40
Legge 241/90
DPR 28/5/2001 n. 311

Requisiti

- esercitare già l'attività di vendita al minuto;
- non aver riportato determinate condanne penali (vedi modello)
- essere in regola con le norme antimafia

Tempi per la definizione della pratica

30 giorni

Documentazione da presentare

fotocopia di un documento di riconoscimento

Note

La comunicazione costituisce dichiarazione di inizio attività; l'attività non potrà, comunque, essere attivata prima che siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione; della data di effettivo inizio dell'attività dovrà essere fornita comunicazione all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
Si rammenta, inoltre, che l'amministrazione ha la facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'effettivo inizio dell'attività, di verificare d'ufficio l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, e disporre, eventualmente, o il divieto di prosecuzione dell'attività, o  un ulteriore termine (non inferiore a 30 giorni) entro il quale dovrà adeguarsi alle prescrizioni della normativa vigente.
La ricevuta che verrà rilasciata dall'Ufficio Protocollo al momento della presentazione della suddetta comunicazione (oppure la ricevuta di ritorno dell'eventuale raccomandata), costituirà prova dell'avvenuta dichiarazione di inizio attività.
Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni di questi due articoli si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.  Esse non si applicano per il piccolo commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
Quanti presentano tale dichiarazione  devono poi munirsi di un registro (vidimato dal Servizio Attività Economiche) sul quale vanno annotate le operazioni di acquisto e di vendita.
Iter della pratica:
 FASI   
1. Richiesta del certificato al Casellario Giudiziario;
2. Istruttoria della pratica ed eventuale richiesta all'interessato di integrare la
   dichiarazione o di produrre documenti mancanti;
3 Registrazione

Normativa di riferimento

Artt. 8-9-10-13 e 126 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e relativo Reg.to n. 635 del 6.4.40
Legge 241/90
DPR 28/05/2001 n.311
Per ulteriori informazioni:
Servizio Attività' Economiche Via Podesti 21 60100 Ancona
Dirigente:
Carlo Gioacchini
Responsabile:
Marco Civerchia
A chi rivolgersi:
Patrizia Antonioni
Telefono:
071 / 222 3035
Fax:
071 / 222 3129
E-mail:
urp@comune.ancona.it
Orario al pubblico:
Lunedì 9 - 13 Giovedì 9 - 13 15 - 17
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