L'apertura di una sala giuochi (es. flipper, dama, carte, apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento), è sottoposta a preventiva dichiarazione di inizio attività come da modello allegato.
Tale dichiarazione va inoltrata al Comune di Ancona - Servizio Attività Economiche tramite l'Ufficio Protocollo, a mano o a mezzo posta.
Requisiti
- non aver riportato determinate condanne penali
- essere in regola con le norme antimafia.
Al momento dell'attivazione dell'esercizio:
- destinazione urbanistica dei locali conforme all'uso
- conformità degli impianti elettrici alle norme di legge
- per i giochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS deve attenersi alle disposizioni dei Decreti Direttivi dell'A.A.M.S..
Validità del documento erogato
Tempi per la definizione della pratica
Documentazione da presentare
Note
Si rammenta, inoltre, che l'amministrazione ha la facoltà, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'effettivo inizio dell'attività, di verificare d'ufficio l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, e disporre, eventualmente, o il divieto di prosecuzione dell'attività, o un ulteriore termine (non inferiore a 30 giorni) entro il quale dovrà adeguarsi alle prescrizioni della normativa vigente.
La ricevuta che verrà rilasciata dall'Ufficio Protocollo al momento della presentazione della suddetta comunicazione (oppure la ricevuta di ritorno dell'eventuale raccomandata), costituirà prova dell'avvenuta dichiarazione di inizio attività.
Durante lo svolgimento dell'attività il titolare, o il responsabile nominato dal titolare, deve essere sempre presente nel locale.
Negli spazi in cui sono presenti giochi che consentono vincite in denaro il gestore deve vietare l'accesso ai minori di anni 18.
Non è prevista alcuna comunicazione nel caso in cui
gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS siano installati in locali in cui sono gia autorizzati:
- pubblici esercizi
- stabilimenti balneari
- alberghi
- sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti
- circoli con somministrazione di alimenti e bevande
- esercizi in possesso della licenza di cui all'art. 88 del TULPS (sale bingo - agenzie di scommesse etc.)
Tutti questi esercizi devono esporre la tabella dei giochi leciti predisposta dal Servizio Attività Economiche.
L'attività può essere svolta presso esercizi (es. negozi, artigiani etc) diversi da quelli su indicati purchè i giochi siano installati in uno o più locali adibiti specificatamente all'attività di sala giochi. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui al comma 6 o 7 dell'art. 110 del TULPS ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS non può superare il doppio del numero di apparecchi di tipologie diverse.
FASI
1. Istruttoria della pratica ed eventuale richiesta, all'interessato, di elementi mancanti
2. Verifica autocertificazioni prodotte
3. Comunicazione agli Organi di vigilanza per i controlli di competenza
Normativa di riferimento
Ordinanza n. 4 del 26.3.2007
L.241/90
Decreti Direttivi AAMS